La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 3^ Civile, con la sentenza in commento torna ad affrontare (a
distanza di due anni) la particolare questione della risarcibilità del danno patrimoniale per perdita di provvidenze aggiuntive a favore dei figli di persone decedute a seguito di fatto illecito
altrui.
La fattispecie oggetto della sentenza di legittimità è la seguente: il ricorrente aveva citato, dinanzi al
Tribunale di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte della madre, avvenuta a
seguito di intervento chirurgico.
Il Tribunale di Trento accoglieva la domanda e condannava l’Azienda convenuta al risarcimento dei
danni.
L’APPS e il ricorrente proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, e la Corte d’Appello di Trento
riformava parzialmente la decisione del Tribunale, perché confermava la responsabilità in capo ai sanitari, ma riteneva che il ricorrente avesse diritto al risarcimento del solo danno non
patrimoniale.
Il ricorrente proponeva allora ricorso per Cassazione.
Gli ermellini, richiamando due precedenti della stessa Sezione 3^ - la sentenza n. 24802 del 08.10.2008 e la
sentenza n. 11003 del 14.07.2003, nelle quali è espresso il medesimo principio di diritto che ritroviamo nella sentenza di oggi -, sostanzialmente osservano che la circostanza che il figlio (o i
figli) di persona deceduta a seguito di fatto illecito altrui (nel caso concreto, un’operazione chirurgica) siano indipendenti economicamente non esclude il loro diritto al risarcimento del danno
patrimoniale per la perdita delle provvidenze aggiuntive che ricevevano in vita dal genitore, anche se in modo spontaneo e non in adempimento di un obbligo.
La Suprema Corte spiega, infatti, che “… la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo
giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al
minor reddito per chi ne sia stato beneficato…”.
In poche parole, un genitore non ha l’obbligo di incrementare i redditi di un figlio indipendente
economicamente, ma se decide – spontaneamente - di sostenerlo e, soprattutto, questo sostegno è costante e prolungato nel tempo, le “provvidenze aggiuntive” diventano una voce di reddito
di cui il figlio è beneficiario; pertanto, la perdita di questo sostegno a seguito della morte del genitore per fatto illecito altrui fa insorgere in capo al beneficiario il diritto al
risarcimento del danno patrimoniale “corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato”.
La sentenza in commento è interessante per la peculiarità della fattispecie trattata, non comunemente
sottoposta all’attenzione dei Giudici.
Roma, 27.01.2010
Avv. Daniela
Conte
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